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— tool gratuito · rettifica IVA · art. 19-bis2

Il conto che arriva
quando cambi regime.

Entrando nel forfettario l'IVA detratta su ciò che non hai ancora usato torna allo Stato, tutta insieme. Uscendo, la recuperi. Quinti sui beni, decimi sui fabbricati, intera su rimanenze e servizi.

01 · il cambio di regime
In che direzione
Anno del cambio di regime
02 · cosa avevi in casa al cambio
Tipo
Anno di entrata in funzione
IVA detratta (€)
3 anni residui su 5quinti€ 1320,00
03 · la rettifica
IVA da restituire
€ 1320,00
Entrando nel forfettario l'IVA detratta su quello che non hai ancora usato torna allo Stato. Si versa in un'unica soluzione con la dichiarazione IVA dell'ultimo anno in regime ordinario — non si rateizza, e non slitta.

La rettifica è un costo una tantum: va messo accanto al risparmio annuo per capire in quanto si ripaga. Quel risparmio lo calcola il confronto fra regimi, e se stai decidendo se aprire o cambiare, il test sulle decisioni che pesano la include fra quelle da guardare prima e non dopo.

— domande frequenti

Quello che ci chiedono più spesso.

Perché entrando nel forfettario devo restituire dell'IVA?

Perché l'avevi detratta con la promessa implicita di usare quei beni in un'attività che l'IVA la applica. Nel forfettario non la applichi e non la detrai: la parte di detrazione che riguarda l'uso futuro non ti spetta più e torna allo Stato. È lo stesso principio per cui, uscendo, recuperi l'IVA che all'acquisto non avevi potuto detrarre. Non è una penalizzazione del regime: è la simmetria fra chi detrae e chi applica.

Su cosa si calcola e con che quote?

Su quattro categorie, con regole diverse. Rimanenze di magazzino e servizi non ancora utilizzati: si rettifica tutta l'IVA detratta, perché non ne hai consumato nulla. Beni ammortizzabili diversi dai fabbricati: in quinti, per gli anni che mancano al compimento del quinquennio, contando l'anno di entrata in funzione e i quattro successivi. Fabbricati: in decimi, sul decennio. Se il periodo di tutela è già trascorso non si rettifica niente: quel bene ha consumato la sua detrazione.

Quando e come si versa?

In un'unica soluzione, con la dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Non si rateizza e non slitta all'anno dopo. È una delle poche voci del passaggio al forfettario che arriva tutta insieme, e per questo è anche quella che coglie di sorpresa: si sceglie il regime guardando l'imposta sostitutiva e ci si dimentica che l'ingresso ha un costo una tantum.

È vero che questa rettifica sta per sparire?

Sì, ed è una delle poche norme con una data di scadenza già scritta. L'articolo 9 del D.Lgs. 186/2025 ha abrogato il comma 3 dell'articolo 19-bis2, cioè proprio la rettifica cosiddetta «per masse» legata al cambio di regime. L'abrogazione era efficace dal 15 dicembre 2025, ma un emendamento al Milleproroghe l'ha differita al 1° gennaio 2027, sospendendone gli effetti per tutto il 2026 — rinvio reso necessario dall'entrata in vigore, da quella data, del testo unico IVA che sostituisce il DPR 633/1972. Quindi per i cambi di regime fino al 2026 la rettifica si fa ancora; dal 2027, salvo ulteriori proroghe, resterà solo la rettifica analitica sul singolo bene al momento dell'utilizzo.

Conviene comunque passare al forfettario se la rettifica è alta?

Dipende da quanto pesa rispetto al risparmio annuo, e da quanto pensi di restare nel regime. La rettifica è un costo una tantum: se il forfettario ti fa risparmiare qualche migliaio di euro l'anno, una rettifica di mille si ripaga in pochi mesi. Se invece hai appena comprato un immobile e la rettifica vale decimi consistenti, il conto cambia — e può convenire aspettare che passi qualche anno del decennio prima di transitare. È esattamente il tipo di calcolo che ha senso fare prima di decidere, non dopo.

— da dove vengono questi numeri
aggiornato a agosto 2026 · metodo

Ogni valore usato dal calcolatore ha una fonte. Se un provvedimento cambia le aliquote, cambiamo il calcolatore e aggiorniamo questa data.

Dal 1° gennaio 2027 il testo unico delle imposte sui redditi sarà quello approvato con il D.Lgs. 117/2026, che sostituirà il DPR 917/1986: i riferimenti agli articoli del TUIR indicati qui sotto verranno aggiornati alla nuova numerazione.

Rettifica della detrazione per mutamento del regime fiscale applicabile
DPR 633/1972, art. 19-bis2 comma 3
Beni ammortizzabili diversi dai fabbricati: rettifica per quinti, sul quinquennio che decorre dall'anno di entrata in funzione
DPR 633/1972, art. 19-bis2 comma 2 — l'anno di entrata in funzione e i quattro successivi
Fabbricati e loro porzioni: rettifica per decimi, sul decennio
DPR 633/1972, art. 19-bis2 comma 8
Beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati: rettifica dell'intera imposta detratta
DPR 633/1972, art. 19-bis2 comma 1
Versamento in un'unica soluzione con la dichiarazione IVA dell'ultimo anno in regime ordinario
DPR 633/1972, art. 19-bis2 comma 9
Abrogazione della rettifica per masse da cambio di regime, differita al 1° gennaio 2027
D.Lgs. 186/2025 art. 9 abroga il comma 3; l'efficacia è stata differita dal decreto Milleproroghe, in ragione dell'entrata in vigore del testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026) dalla stessa data
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Questo strumento ha finalità esclusivamente informative. I risultati sono stime indicative basate sulle aliquote 2026 di base e su un modello fiscale semplificato. Non costituiscono consulenza fiscale, tributaria o legale, né documento ufficiale. Le variabili reali (detrazioni personali, deduzioni specifiche, redditi cumulativi, addizionali regionali e comunali, situazioni particolari) possono modificare significativamente l'esito del calcolo. Prima di una decisione con impatto fiscale rilevante il calcolo va verificato sul tuo caso concreto. Scrivici se vuoi un parere sulla tua situazione specifica.