Metti la data in cui scadeva il versamento e quella in cui paghi: da lì escono la fascia di ravvedimento, la sanzione ridotta e gli interessi.
Il termine della dichiarazione — quello che fa scattare l'un ottavo e l'un settimo — è fissato qui al 30 novembre, che è la scadenza dei redditi. Per l'IVA il termine è il 30 aprile, quindi su una violazione IVA la finestra si chiude prima di quanto mostrato.
Il ravvedimento serve a rimediare, non a pianificare. Se le scadenze saltate cominciano a essere più d'una, il problema non è il calcolo della sanzione: è che manca un calendario. Il calendario delle scadenze è gratis e serve proprio a non arrivare mai qui.
Quello che ci chiedono più spesso.
Ho saltato un versamento: quanto mi costa rimediare?
Meno di quanto temi, se ti muovi presto. Nei primi quattordici giorni la sanzione è lo 0,0833% al giorno: su mille euro pagati con una settimana di ritardo sono meno di sei euro, più qualche centesimo di interessi. Entro trenta giorni diventa l'1,25%, entro novanta l'1,39%. È dopo che si sale: 3,125% entro il termine della dichiarazione, 3,571% entro quello dell'anno dopo, 4,17% oltre. La differenza fra ravvedere subito e ravvedere fra due anni è di cinquanta volte.
Perché la sanzione base a volte è il 25% e a volte il 30%?
Perché il D.Lgs. 87/2024 l'ha abbassata, ma solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi. Conta la data della scadenza saltata, non quella in cui paghi: chi ravvede oggi un versamento scaduto nel 2023 usa ancora il 30%. È l'errore che si vede più spesso nei calcoli fatti a mano, perché istintivamente si guarda l'aliquota di oggi.
Cosa vuol dire che entro 90 giorni la sanzione si dimezza?
È una riduzione che sta nella legge prima e a prescindere dal ravvedimento: per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione scende dal 25% al 12,5%. Il ravvedimento si applica sopra a quella, non al posto. Per questo entro trenta giorni si arriva all'1,25% e non al 2,5%: è un decimo di dodici e mezzo, non un decimo di venticinque.
Gli interessi si calcolano a un tasso solo?
No, ed è l'altro errore ricorrente. Il tasso legale lo fissa un decreto del Ministero dell'Economia entro il 15 dicembre di ogni anno, e cambia parecchio: 5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% dal 2026. Se il ritardo attraversa il capodanno, il periodo va spezzato e ogni tratto calcolato al suo tasso. Questo calcolatore lo fa e ti mostra il dettaglio anno per anno.
Fino a quando posso ravvedermi?
Finché la violazione non è stata contestata e non ti è stato notificato un atto di liquidazione o accertamento. Non c'è più il limite temporale che esisteva un tempo: si può ravvedere anche dopo anni, semplicemente costa di più. Quello che chiude la porta è l'arrivo della comunicazione, non il passare del tempo.
Cosa scrivo nell'F24?
Tre righe: l'imposta col suo codice tributo abituale, la sanzione col codice dedicato al ravvedimento, gli interessi col loro. In tutte e tre va indicato l'anno d'imposta della violazione, non quello in cui stai pagando — dettaglio che fa scartare parecchi F24. Il calcolatore ti dà i codici per il tributo che scegli.
Ogni valore usato dal calcolatore ha una fonte. Se un provvedimento cambia le aliquote, cambiamo il calcolatore e aggiorniamo questa data.
Dal 1° gennaio 2027 il testo unico delle imposte sui redditi sarà quello approvato con il D.Lgs. 117/2026, che sostituirà il DPR 917/1986: i riferimenti agli articoli del TUIR indicati qui sotto verranno aggiornati alla nuova numerazione.
- Sanzione per omesso o tardivo versamento: 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, 30% per quelle precedenti
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 comma 1, nel testo sostituito dal D.Lgs. 87/2024
- Riduzione alla metà per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 comma 1 — opera per legge, prima e a prescindere dal ravvedimento
- Ulteriore riduzione a un quindicesimo per giorno nei primi 14 giorni
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 comma 1, ultimo periodo
- Riduzioni da ravvedimento: un decimo entro 30 giorni, un nono entro 90, un ottavo entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione, un settimo entro quello dell'anno successivo, un sesto oltre
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter)
- Interessi al saggio legale, che matura giorno per giorno
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 comma 2 e art. 1284 del codice civile
- Saggio legale: 1,6% dal 1° gennaio 2026
- Decreto MEF 10 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Prima: 2% nel 2025, 2,5% nel 2024, 5% nel 2023, 1,25% nel 2022
- Il ravvedimento è precluso dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento, non dal decorso del tempo
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 comma 1-ter
Quanto pagherai tra imposta sostitutiva, contributi INPS e F24, sui tuoi ricavi e il tuo codice ATECO.
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Questo strumento ha finalità esclusivamente informative. I risultati sono stime indicative basate sulle aliquote 2026 di base e su un modello fiscale semplificato. Non costituiscono consulenza fiscale, tributaria o legale, né documento ufficiale. Le variabili reali (detrazioni personali, deduzioni specifiche, redditi cumulativi, addizionali regionali e comunali, situazioni particolari) possono modificare significativamente l'esito del calcolo. Prima di una decisione con impatto fiscale rilevante il calcolo va verificato sul tuo caso concreto. Scrivici se vuoi un parere sulla tua situazione specifica.